Volturare un’utenza gas

Volturare un’utenza gas

La voltura è quello strumento che consente la variazione d’intestazione di un contratto attivo senza interrompere l’erogazione dei servizi. La voltura ha un costo che nel settore del gas non è stato fissato in via amministrativa ma dipende dai contratti dei fornitori e dal costo a loro addebitato dal distributore locale. Il subentro, equiparato ad un’attivazione, costa 30 euro per i contatori di classe inferiore e uguale alla G6 e 45 euro per quelli con classe maggiore (>G6).

Con la deliberazione 102/2016/R/Com  l’Autorità per l’energia è intervenuta sul tema delle volture e con la deliberazione 100/2016/R/com sulle fatture di chiusura di un rapporto contrattuale (anche a seguito di volture).

Servizi per utenze consiglia di utilizzare i moduli, ove presenti, piuttosto che effettuare la voltura tramite call center al fine di avere prova e data certa della richiesta. Si riporta un approfondimento  sul tema. Il call center non dà certezza sui tempi.

Disciplina valida per le volture di utenze gas

In caso di accettazione della richiesta di voltura, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il fornitore è tenuto a comunicare:

  • al richiedente (subentrante) l’accettazione della sua richiesta;
  • al titolare del contratto in essere che subisce la voltura la contestuale cessazione del contratto;

In caso di non accettazione della richiesta di voltura, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il fornitore è tenuto a comunicare al richiedente (subentrante) la non accettazione della sua richiesta.

Si ricorda che l’Autorità per l’energia prevede la possibilità per il venditore di recedere unilateralmente dal contratto in essere sul punto di riconsegna (PDR) oggetto di voltura. In questi casi il cliente verrà passato al servizio di ultima istanza specifico (FUI o SD: si veda al riguardo il nostro articolo sul tema).

Nei casi di non accettazione della richiesta di voltura, il cliente finale può sottoscrivere direttamente un nuovo contratto di fornitura con una controparte commerciale nuova (differente da quella che ha rifiutato la voltura). In questi casi qui, vedendo il Sistema Informativo Integrato (banca dati nazionale) una preesistente richiesta di voltura non andata a buon fine tratta questo nuovo contratto con i tempi della voltura (2 giorni) e quindi il cliente non subentra nel vecchio rapporto contrattuale oggetto di voltura ma si crea un nuovo rapporto contrattuale (tra subentrante e nuovo fornitore) che fa decadere sul quel punto di riconsegna (PDR)  il precedente rapporto. [è importante ricordare che il PDR è associato al contatore non all’utenza]

Dati di misura in occasione della voltura gas

E’ importante sapere che, a partire da dicembre 2016, nel caso in cui non vi sia un contatore telegestito, l’impresa di distribuzione locale è tenuta (a sue spese) ad effettuare la rilevazione del dato di misura alla data di attivazione contrattuale. Se la data di rilevamento della lettura è diversa si procederà a ricostruire la rilevazione del dato tramite l’utilizzo del profilo di prelievo standard associato al PDR. In caso di impossibilità di accedere al contatore il distributore dovrà utilizzare l’autolettura fornita in sede di voltura.

Es: l’utente X ha un profilo di prelievo di 2 mc/giorno di consumo. L’utente Y voltura il contratto con data di attivazione 5 marzo 2016. Il distributore rileva il dato effettivo di 1002 mc in data 6 marzo 2016. Il contratto dell’utente Y partirà da un consumo di 1000 mc.

Si fa presente che, sempre a partire da dicembre 2016, il distributore locale è tenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale a mettere a disposizione di tutte le controparti commerciali (vecchio e nuovo fornitore) ai fini della immediata fatturazione con dati certi.

Chiusura dei precedenti contratti a seguito di voltura

Sia l’utente che “subisce” la voltura, che l’utente che la chiede, si vedranno chiudere un precedente rapporto contrattuale che potrà dar luogo a crediti o debiti. Al fine di evitare che si crei incertezza (come oggi spesso accade) l’Autorità con la deliberazione 100/2016 ha imposto l’obbligo di recapito della fattura di chiusura per il venditore entro 6 settimane dalla chiusura del contratto e l’obbligo di emettere la fattura entro le seguenti tempistiche:

  • fattura elettronica: 2° giorno solare precedente la scadenza del recapito;
  • fattura cartacea: 8° giorno solare precedente la scadenza del

Il non rispetto di tali obblighi da luogo a indennizzi  abbastanza irrisori per il cliente finale ma funzionali a scoraggiare il ripetersi del problema su un gran numero di clienti.

Casi limite

Casi limite potrebbero essere quelli in cui l’utenza che si vuole volturare è in regime di “Fornitore di Ultima istanza” o in regime di “Servizio di Default” In questo casi è sconsigliato procedere con la voltura (oltre che non consentito nel caso del SD).

Nel caso in cui l’utente che ha acquistato un immobile e non ha modo di conoscere il nominativo della controparte commerciale esistente su un determinato contatore (serve il PDR), può avvalersi dello Sportello del Consumatore purché dimostri di essere il proprietario dell’immobile.

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