L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico è intervenuta sul tema delle volture e delle nuove attivazioni nell’ambito della contrattualistica del settore elettrico.
La Delibera n. 161/2015/R/eel chiarisce che il distributore di energia elettrica competente per zona è il soggetto obbligato ad effettuare la rilevazione del dato di misura registrato dal contatore alla data di voltura o di stipula di un nuovo contratto. L’obbligo non si esaurisce con il tentativo di lettura ma solo con la messa a disposizione del dato effettivo che in ogni caso deve essere fornito al fornitore controparte del contratto entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione/voltura.
Si ricorda che l’utente finale che intende acquisire la titolarità di un punto di prelievo attivo (voltura) deve rivolgersi al venditore controparte commerciale associata al medesimo punto. Qualora il cliente finale non sia nelle condizioni di accedere alle informazioni utili a identificare la controparte commerciale associata al punto di prelievo, può rivolgersi allo Sportello per il Consumatore di energia.
Servizi per Utenze offre l’assistenza per il corretto invio del reclamo allo Sportello che deve essere il primo passo da compiere prima di agire per vie legali