L’art. 12 della legge 23 Dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000), modificando la nota dell’art. 26 del “Testo Unico delle Accise”, ha ricompreso fra gli usi industriali anche gli utilizzi di gas naturale negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro (Codice Ateco Gruppo 93.1 – 85.51)
Il Ministero delle Finanze, con Circolare 64/D del 3 Aprile 2000 ha precisato, fra l’altro, che debbono considerarsi compresi negli usi industriali non solo gli impieghi di gas naturale negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi in tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.) annesse a tali impianti. I consumi debbono ritenersi ammessi alle aliquote ridotte di accisa anche quando il gas metano è impiegato solamente nella struttura annessa e l’impianto sportivo per le sue caratteristiche strutturali non utilizza il gas naturale.
La circolare evidenzia che rientrano nel campo agevolato tutte quelle strutture (associazioni, fondazioni, comitati ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che svolgono la propria attività senza fine di lucro, per la diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente dilettantistico.
Anche per la definizione di attività sportiva dilettantistica occorre fare riferimento alla specifica normativa di settore; a tal proposito va osservato che l’art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 precisa che “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionista“.
Da tale disposizione si ricava che possono considerarsi dilettantistiche quelle attività sportive svolte a titolo gratuito anche con carattere di continuità.
Il legale rappresentante dei predetti organismi, ai fini dell’applicazione della particolare aliquota di accisa prevista per uso industriale, dovrà produrre, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 15/68, alla società erogatrice apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale dovrà dichiarare che nella struttura si svolge, senza fine di lucro, attività sportiva esclusivamente dilettantistica.
Per ottenere l’aliquota d’imposta per usi industriali, più favorevole a quella per usi civili, occorre compilare un’apposita modulistica finalizzata a dichiarare, con atto notorio, la tipologia di attività svolta.
Si ricorda che il Testo Unico sulle Accise prevede:
Uso Industriale: gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’art.11 della legge 9/1/1991 n.10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali:
– anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti;
– gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali , intendendo come tali tanto gli utilizzi destinati ai servizi ospedalieri in senso stretto (comprese le strutture sanitarie delle AA.SS.LL. quali ambulatori, consultori e altri presidi sanitari), quanto quelli destinati alle attività connesse e funzionali a tali servizi.
Uso Civile: nei quali rientrano tutti gli usi non attribuibili agli usi industriali (riscaldamento abitazioni, acqua calda sanitaria e cottura). Inoltre, sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché la produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
Le Aliquote di accisa sono (€/mc):
Uso Civile | Primi 120 mc/anno | Da 120 a 480 mc | Da 480 a 1560 mc | >1560 mc |
Centro-Nord | 0,044 | 0,175 | 0,170 | 0,186 |
Mezzogiorno | 0,038 | 0,135 | 0,120 | 0,150 |
Uso industriale | ||||
Consumi mensili < 1.200.000 | 0,012498 | 0,012498 | 0,012498 | 0,012498 |
Consumi mensili > 1.200.000 | 0,0074988 | 0,0074988 | 0,0074988 | 0,0074988 |
Mezzogiorno: D.P.R. 6/3/1978 n. 218, art.1: Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, province di Latina e di Frosinone, comuni della provincia di Rieti già compresi nell’ex circondario di Cittaducale, comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, isola d’Elba e territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. |