Regimi di tutela – settore elettrico

COSA S’INTENDE PER SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA?

 I consumatori finali, imprese e cittadini, sono tutelati in termini di prezzo dal cosiddetto “servizio di maggior tutela” che consiste nella possibilità di avere prezzi fissati dall’Autorità per l’energia. Pertanto, quando le bollette riportano nell’intestazione la dicitura “servizio di tutela” significa che ogni singolo corrispettivo è fissato per legge (o delibera) e non può essere attribuito arbitrariamente dal fornitore se non precedentemente stabilito dall’Autorità per l’energia o dalla fiscalità di Stato.

 CHI HA DIRITTO A TALE SERVIZIO?

Tutti i clienti domestici, i punti di prelievo in bassa tensione per l’illuminazione pubblica e le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro a condizione che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, il titolare della fornitura non abbia, sotto la propria titolarità, altri punti di prelievo connessi in media[1] o alta o altissima tensione. Avere diritto al servizio di maggior tutela implica la possibilità di poter optare per il mercato libero e se non soddisfatti tornare nel “mercato tutelato”.

 COME SI PASSA DAL MERCATO TUTELATO AL MERCATO LIBERO?

 Sottoscrivendo un nuovo contratto con un operatore del mercato libero si dà mandato al nuovo operatore affinché proceda in suo nome e per suo conto (mandato con rappresentanza) a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende, di regola, conferito a titolo gratuito. L’inizio della fornitura avviene di regola il mese n+1 dal perfezionamento del contratto. Es: firma della proposta il 15 maggio , il 1° luglio inizio fornitura.

 COME SI TORNA DAL MERCATO LIBERO AL MERCATO TUTELATO?

 Bisogna recedere dal contratto facendo attenzione al rispetto dei termini contrattuali. Per un cliente domestico il preavviso non può essere superiore ad un mese e tre mesi per le imprese.  Per non incorrere in una possibile interruzione della fornitura il recesso deve essere sottoscritto dal cliente finale e deve essere consegnato al nuovo esercente al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura o della proposta contrattuale. Il nuovo esercente provvederà a trasmettere il recesso stesso al vecchio fornitore. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell’esercente o del cliente finale.

ES DOMESTICO: recedo il 20 maggio dal contratto:

periodo 20 maggio – 30 giugno continua il fornitore uscente a fornirmi di energia

poi dal il 1° luglio subentra  un nuovo fornitore

 

 


[1] Sono punti in media tensione i punti di prelievo con tensione superiore a 1.000 Volt.

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