Dal 1° gennaio 2017, novità nell’esercizio del recesso dai contratti di somministrazione di energia elettrica e gas per cambio di fornitore
Importanti novità si prospettano, a partire dal 1° gennaio 2017, per i contratti di somministrazione di energia elettrica e gas. Vale la pena ricordare che, tra gli elementi principali di questi contratti, vi ritroviamo:
- Inizio somministrazione o data (presumibile) attivazione (prima data utile);
- Facoltà per il venditore di condizionare lo switching (il venditore entrante può ripensarci e non attivare la fornitura idem per il consumatore domestico);
- Durata del contratto;
- Modalità di recesso.
Su quest’ultimo punto l’Autorità per l’energia ha – con la delibera 302/2016 – ridotto a tre settimane le tempistiche per cambiare il fornitore di energia. Da 90 giorni si passa quindi a 21 giorni.
Il provvedimento si applicherà obbligatoriamente, a partire dal 1° gennaio 2017, ai seguenti contratti:
- Elettricità: utenze domestiche e utenze non domestiche alimentate in bassa tensione;
- Gas: utenze domestiche e non domestiche purché limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
Diciamolo subito, la norma di applica anche sui contratti in essere, vale a dire quelli siglati prima del 2017.
Per effetto di tale delibera – e congiuntamente a quelle inerenti le procedure di attivazione di un contratto (cd switching) definite dalla disciplina di cui alle deliberazioni 258/2015/R/com e 487/2015/R/eel – a seguito della firma di un nuovo contratto di fornitura nei primi giorni del mese N si potrà passare con il nuovo fornitore a partire dal 1° giorno del mese N+1.
Nel dettaglio, il provvedimento prevede che il cliente finale possa esercitare il diritto di recesso per cambio fornitore, in qualsiasi momento, rilasciando al nuovo fornitore[1] apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente.
Pertanto, affinché si possa perfezionare il recesso da un contratto, il venditore uscente dovrà ricevere la relativa comunicazione, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.
Con la nuova delibera, che abroga la precedente delibera n. 144/07, l’Autorità ha puntualizzato che il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura e che eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.
[1] Ciò sta a significare che il recesso è gestito obbligatoriamente dal fornitore entrante nell’ambito della modulistica connessa con la stipula del nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica e gas.
ESEMPIO: Utenza non domestica BT con contratto a tempo indeterminato
SITUAZIONE ODIERNA
Il Cliente stipula un nuovo contratto a gennaio 2016 delegando il fornitore entrante a gestire il recesso per suo conto. Essendo un contratto in BT il contratto deve rispettare la delibera 144/07 che prevede un preavviso minimo di tre mesi.
SITUAZIONE 2017
Il Cliente stipula un nuovo contratto a gennaio 2017 delegando (sarà obbligatorio farlo su BT) il fornitore entrante a gestire il recesso per suo conto. Essendo un contratto in BT il contratto deve rispettare la delibera 302/16 che prevede un preavviso minimo di tre settimane.