Il provvedimento consente agli Operatori di inserire nei contratti un onere in caso di recesso anticipato ma esclusivamente nei contratti di fornitura a prezzo fisso con durata determinata, o durata indeterminata con condizioni economiche di durata determinata.
In questo secondo caso, l’onere di recesso anticipato possa essere previsto solo fino alla prima scadenza delle condizioni economiche. Questa novità comporta modifiche sulle schede di sintesi in quanto l’operatore è tenuto ad indicare gli importi (massimi) in caso di recesso anticipato.
La penale sul recesso, nel caso di prezzo fisso, è già possibile trovarla sul mercato retail, mentre le novità da rispettare in termini di schede di sintesi e fase pre-contrattuale saranno in vigore dal 1° gennaio 2024.