Morosità nel sistema idrico

Il comma 1 dell’art. 61, della Legge 221/2015 si è posto il fine di contenere la morosità degli utenti del servizio idrico integrato garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi. In attuazione di tale norma è stato emanato il DPCM del 29 agosto 2016. Tale provvedimento affida il compito all’Autorità per l’energia di:

  • definire le modalità e le tempistiche di lettura e autolettura dei contatori;
  • ipotizzare l’installazione di nuovi contatotori telegestibili anche per l’acqua;
  • definire la periodicità e le modalità di fatturazione;
  • e altre fattispecie tra cui messa in mora, rateizzazione conguagli, gestione reclami per arrivare alla possibilità di disalimentare gli utenti morosi.

Così come avviene nel settore elettrico anche per il servizio idrico sarà possibile disalimentare gli utenti. Ma quali utenti? Tutti ad eccezione di due categorie:

  1. gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale (da individuare in analogia con altri settori, quindi si utilizzerà l’ISEE). Per questi utenti è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale;
  2. le utenze relative ad attività di servizio pubblico (da individuare in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati).

Il distacco potrà avvenire per gli altri utenti domestici nel limite di lasciare 50 litri al giorno (pari a 0,05 metri cubi di acqua) che costituisce il quantitativo minimo vitale. Il distacco potrà avvenire solo per importi che, nel caso di utenze domestiche, siano superiori a quelli equivalenti per il consumo di un anno in fascia agevolata. Le utenze non domestiche non avranno agevolazioni in tal senso.

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