L’applicazione dell’aliquota IVA nel campo dell’energia elettrica

L’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 (modificato più volte). Nel dettaglio l’articolo 16 stabilisce l’aliquota del 22% come aliquota ordinaria, richiamando l’applicazione di un’aliquota ridotta del 10% per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A.

L’energia elettrica compare nella parte III della  Tabella A allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e in particolare si deve vedere, tra l’elenco,  il punto 103 che riporta:

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica”;

Con la circolare del Ministero delle Finanze  n. 26 del 19 marzo 1985  è stato precisato che per l’individuazione delle imprese beneficiarie occorre fare riferimento al D.M. 29 ottobre 1974 che deve intendersi sostituito dal D.M. 31 dicembre 1988 in vigore dal 1° gennaio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento, nel quale le imprese estrattive e manifatturiere sono quelle comprese nei gruppi da IV a XV:

  • industrie estrattive di minerali metalliferi e non (gruppo IV);
  • industrie manifatturiere alimentari (gruppo V);
  • industrie manifatturiere del legno (gruppo VI);
  • industrie manifatturiere metallurgiche e meccaniche (gruppo VII);
  • industrie manifatturiere dei minerali non metalliferi (gruppo VIII);
  • industrie manifatturiere chimiche (gruppo IX);
  • industrie manifatturiere della carta (gruppo X);
  • industrie manifatturiere delle pelli e del cuoio (gruppo XI);
  • industrie manifatturiere tessili (gruppo XII);
  • industrie manifatturiere del vestiario, dell’abbigliamento e dell’arredamento (gruppo XIII);
  • industrie manifatturiere della gomma della guttaperga e delle materie plastiche (gruppo XIV);
  • industrie poligrafiche, editoriali ed affini (gruppo XV).

Così che, ai fini dell’inquadramento o meno di una impresa tra quelle beneficiarie dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, occorre verificare, in prima istanza, se l’attività interessata rientra o meno tra quelle di cui ai gruppi da IV a XV del D.M. del 31 dicembre 1988 e, qualora l’attività esercitata non sia classificabile nei predetti gruppi, potrà farsi utile riferimento alla classificazione ATECO 2007 al fine di verificare se la stessa, in quanto rientrante nella sezione C, possa considerarsi “attività manifatturiera”.

Elementi utili ai fini della classificazione di un’attività tra quelle manifatturiere possono desumersi anche dalle note esplicative dell’ISTAT alla suddetta classificazione laddove si legge che “le unità manifatturiere possono:

  • lavorare direttamente i materiali;
  • subappaltare una parte della lavorazione dei materiali;
  • subappaltare l’intera lavorazione dei materiali propri e non, mantenendo la proprietà legale ed i brevetti del prodotto;
  • portare a termine le lavorazioni subappaltate menzionate sopra.

COSA FARE SE SI PENSA DI AVERNE DIRITTO?

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta le imprese utilizzatrici che ne hanno titolo debbono inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, valida fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e che l’energia elettrica sarà utilizzata nell’esercizio dell’impresa estrattiva o manifatturiera o altro caso espressamente previsto dal punto 103 della Tabella A parte III del D.P.R. 633/72.

Tutti i fornitori hanno al riguardo previsto apposita modulistica sui propri siti.

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