Il fornitore di ultima istanza (FUI) e il servizio di default (sdd)

Servizio di fornitura di ultima istanza

L’articolo 31 del Testo Integrato sulla Vendita di Gas (cd TIVG) prevede i casi in cui il cliente finale che si trovi, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale ha diritto al servizio di fornitura di ultima istanza (cd FUI).

Finalità

Tale servizio, la cui disciplina è stata modificata e perfezionata nel corso degli anni, consente di individuare un venditore che assume l’obbligo di garantire, senza soluzione di continuità, la fornitura di gas presso i punti di riconsegna per i quali viene attivato.

Trattasi di casi in cui si verifica una cessazione amministrativa del contratto per motivi diversi dalla morosità (es: fallimento fornitore) e quindi il cliente finale si trova senza un contratto di vendita valido per cause indipendenti dalla sua volontà.

Solo per i clienti finali non disalimentabili (es ospedali) il servizio può essere applicato anche in caso di situazioni di morosità per i quali, conseguentemente, non sono applicabili gli strumenti finalizzati alla sospensione della fornitura.

Chi può beneficiarne

Il servizio è applicabile solo per i consumatori finali rientranti potenzialmente nel regime di tutela (condominio, uso domestico, utenza pubblica di assistenza, e, si ritiene, anche le imprese con consumi annui inferiori a 50.000 mc). Il servizio è attivato dal distributore locale.

Fornitori e condizioni economiche

Il Servizio di ultima istanza viene svolto da soggetti selezionati tramite apposita gara. Al riguardo si informa che l’Acquirente Unico pubblica l’esito della procedura concorsuale per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale.  per l’anno termico 2012-2013 (1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013).

La graduatoria per l’anno termico 2013-2014 (LINK) e 2014-2016 (LINK) contiene anche le condizioni economiche prestabilite per tale servizio differenziate in base a 7 ambiti zonali.

Per quanto attiene alle condizioni economiche del servizio si evidenzia che il fornitore applica:

  • per i primi sei mesi di erogazione del servizio condizioni analoghe a quelle del servizio della tutela (componente Cmem);
  • per i mesi successivi una maggiorazione pari al valore del parametro β.

Per i casi di clienti non disalimentabili morosi, sin dall’inizio del periodo di fornitura, viene prevista un’ulteriore maggiorazione per un corrispettivo chiamato INAUI pari a 0,2500 euro/GJ.

Servizio di default

Come evidenziato, il servizio di fornitura di ultima istanza opera solo in un limitato numero di situazioni. I casi in cui non sussistono i requisiti per l’attivazione del servizio sono schematizzabili in modo seguente:

  • il punto di riconsegna non  rientra tra quelli che hanno potenzialmente diritto al servizio di fornitura di ultima istanza (grandi clienti);
  • indipendentemente dalla tipologia del punto di riconsegna, la causa della risoluzione contrattuale non ne consente l’attivazione (la cessazione amministrativa è stata richiesta con riferimento a motivi legati alla morosità).

I consumatori finali che rientrano in questi casi dovrebbero essere disalimentati, tuttavia non sempre è materialmente possibile realizzare la predetta disalimentazione, almeno contestualmente al termine da cui decorrono gli effetti della cessazione amministrativa. Ciò nonostante, il cliente finale continua ad essere in condizione di prelevare materialmente gas dalla rete, senza averne più titolo.

Pertanto l’Autorità ha istituito un ulteriore servizio, erogato da distributori gas appositamente selezionati, la cui finalità è quella di garantire la sicurezza del sistema, mediante il bilanciamento dei prelievi che di fatto si verificano presso  il relativo punto di prelievo. Al fine di erogare il Servizio di Default, la normativa prevede che l’impresa di distribuzione possa approvvigionarsi nell’ambito del mercato del bilanciamento, usufruendo di una procedura semplificata, oppure ricorrendo ad uno o più utenti del bilanciamento, mantenendo esso stesso il ruolo di utente della distribuzione ai fini dell’applicazione della disciplina del settlement.

La disciplina del servizio di default è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2013.

Se per la tua fornitura è stato attivato il servizio di default allora dovresti aver ricevuto una lettera con cui la società ti comunica l’attivazione del servizio e le relative condizioni.
E’ importante sapere che tale servizio è solo temporaneo e dura 6 mesi, o comunque fino a che non si sottoscrive un nuovo contratto per la fornitura di gas o non si richiede la disattivazione della fornitura o decorso il termine di 6 mesi dall’attivazione del servizio.

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