I conguagli sulle bollette di energia elettrica e gas

Il contratto di fornitura di energia elettrica e gas si caratterizza per la somministrazione continuativa del prodotto energia elettrica e/o gas e, ai fini di determinarne esattamente le quantità consumate, subentra una terza parte che è il distributore di energia competente per la zona dove avviene il consumo (i distributori godono della concessione statale per erogare il servizi di trasporto in reti di loro proprietà). In linea teorica il contratto dovrebbe essere a tre parti ma per prassi di settore il consumatore finale dà mandato al suo venditore di stipulare in suo nome e per suo conto il contratto con il distributore.

I distributori di energia, ai sensi di quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono altresì responsabili del corretto funzionamento e della manutenzione dei contatori destinati a misurare il consumo effettuato.

Il contratto pertanto, secondo le norme civilistiche, implica l’impegno per il venditore di consegnare periodicamente un quid (nel caso di specie energia elettrica o gas) al somministrato, il quale è quindi obbligato al pagamento del corrispettivo calcolato in base all’energia prelevata nell’arco di tempo oggetto di fatturazione. In aggiunta il fornitore a nome del cliente stipula il contratto di trasporto con il distributore adempiendo ai relativi impegni.

Il metodo utilizzato per il calcolo dell’importo dovuto al fornitore, in ragione dell’energia prelevata, si fonda tipicamente sulla rilevazione dei dati misurati dal contatore installato nel punto di prelievo (che potrà essere su base oraria, per fasce, o monorario).

Pertanto il distributore invia al fornitore, entro i primi 10 giorni dell’inizio del mese N, una fattura con riportati i valori oggetto di consumo (KWh  e KW nel caso dell’elettricità) relativamente al mese precedente (N-1). Il fornitore a sua volta inserisce i dati ricevuti nel proprio gestionale di fatturazione al fine preparare  la fattura del mese N-1.

Contrariamente a quanto sarebbe logico ritenere con il pagamento della fattura ad opera del cliente dovrebbe esaurirsi l’obbligo di pagamento da parte dell’utente ma la realtà è ben diversa.

Frequentemente possono accadere casi diversi così sintetizzabili:

  1. il fornitore non fa in tempo ad inserire i dati ricevuti (dati reali) e quindi fattura in stima;
  2. il distributore non ha i dati effettivi e fattura al fornitore sulla base di dati stimati;
  3. si rileva un malfunzionamento del contatore e il distributore procede a ricalcolare i consumi inviando apposite comunicazioni ai fornitori competenti.

Come si evince dalla casistica solo nel caso 1 il disservizio è da imputare al fornitore negli altri casi dipende dall’attività del distributore.

I casi elencati generano comunque un ricalcolo dei consumi (effettivi e non meramente presunti) che dà origine al conguaglio in positivo per l’utente (storno di fatture pregresse con comparsa di un credito) o in negativo (imputazione nuovi consumi). Tale ricalcolo, in considerazione della natura del contratto di somministrazione, può essere effettuato anche a distanza di anni, in quanto la prescrizione stabilita per legge in materia è di 5 anni a decorrere dal momento in cui sorge il diritto del venditore a percepire la maggior somma per il consumo effettivamente rilevato. Detto termine, nel caso di somministrazione di energia, inizia a decorrere dal momento in cui è indiscutibilmente certo lo scostamento tra il consumo presunto (quindi fatturato) e il consumo effettivo.

Accertato che un contatore è esente da vizi e da difetti di funzionamento (il costo dell’accertamento è a carico dell’utente finale ma il distributore non può opporsi) le misure effettuate dal contatore sono da ritenersi attendibili e pertanto, nel caso di rilevazione di consumi maggiori rispetto a quelli presunti (indi fatturati), risulta certamente corretta e legittima la richiesta del conguaglio in ragione del maggior prelievo di energia calcolato sul periodo oggetto di indagine (che, si ricorda, non può retroagire di oltre 5 anni).

Se invece si evince, da un controllo del distributore stesso, che il contatore presenta difetti tali da incidere sulla misura dei consumi si possono profilare due situazioni differenti. Infatti, nel caso in cui sia indiscutibilmente certo il momento in cui il contatore ha manifestato il malfunzionamento e sia, inoltre, assolutamente certo il tipo di vizio, talché sia individuabile senza dubbio alcuno il margine di errore che la misurazione presenta, è possibile ricostruire a posteriori gli effettivi consumi di energia attraverso un calcolo matematico che tenga conto del correttivo da applicare in ragione del margine di errore dello specifico contatore utilizzato per la rilevazione. Anche in questo caso, purché sia sempre rispettato il contraddittorio tra le parti, ovvero le operazioni di verifica sul contatore siano condotte secondo quanto stabilito in materia dalle pertinenti norme e sia consentita la partecipazione dei soggetti interessati, la fatturazione del surplus così rilevato e calcolato risulta incontestabile.

Diversa è, invece, l’ipotesi in cui non sia identificabile (per carenza di controlli periodici sul contatore o per altre ragioni) il momento in cui il contatore abbia iniziato a derivare oppure non possa essere determinato in maniera precisa il difetto di tale strumento di misura. Il malfunzionamento deve essere accertato (di regola c’è un verbale del tecnico che deve essere firmato dall’utente) senza che, tuttavia, sia fornita prova certa del momento in cui sarebbe iniziato il malfunzionamento del contatore. Non dovrebbe essere ammissibile la richiesta di un pagamento basata su un difetto di funzionamento (dimostrato nella sostanza ma indeterminato in senso temporale), considerato che manca certezza del momento iniziale relativo al difetto manifestato dallo strumento di misura che costituisce l’unico elemento utilizzabile per la ricostruzione a posteriore dei consumi avvenuti in precedenza.

In ogni caso, grazie ai servizi di reportistica svolti dalla nostra società puoi tenere sotto controllo i consumi e verificare eventuali anomalie, in ogni caso, periodicamente è consigliabile richiedere una verifica del contatore facendosi rilasciare apposito verbale dal distributore competente.

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