A partire dalle fatture di energia elettrica di febbraio 2016 saranno utilizzati nuovi criteri per penalizzare l’assorbimento di energia reattiva ad opera delle utenze finali, considerato che tale tipologia di energia, a livello di sistema energetico complessivo, determina effetti generalmente negativi rispetto al solo transito di energia attiva (kwh). Tali effetti si sostanziano, a parità di energia attiva trasportata, in un maggior utilizzo della rete, in maggiori perdite di energia elettrica ed aumenti delle cadute di tensione.
Per mitigare tali effetti negativi l’Autorità per l’energia ha previsto apposite penali che si applicano come corrispettivi tariffari in caso di eccessivi prelievi di energia reattiva da parte dei clienti finali.
Con tali fondi raccolti si contribuisce a finanziare interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica.
Le penali si applicano solo per le utenze non domestiche con potenza disponibile maggiore di 16,5 KW e nei casi in cui l’assorbimento di energia reattiva (Kvarh) ecceda il 50% dell’energia attiva (KWh).
Dal 1° gennaio 2016 la soglia del 50% scende al 33%. Pertanto le penali non si applicano ai punti di prelievo riferiti alla tipologia di contratto per usi domestici in bassa tensione e ai punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW.
Figura 1 Applicazione Penali su energia reattiva – Situazione sino al 31 dicembre 2015 (Del. 348/2007)
Figura 2 Applicazione Penali su energia attiva – Situazione dal 1° gennaio 2016 (Del. 180/2013)
La Delibera 180/2013 prevede inoltre che il gestore di rete competente può chiedere l’adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio, qualora non siano rispettati i seguenti parametri:
- il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico è pari a 0,9;
- il livello minimo del fattore di potenza medio mensile è 0,7.
Il fattore di potenza (cosphi) è un parametro funzione del rapporto tra l’energia reattiva e l’energia attiva immesse o prelevate in un punto di immissione o di prelievo. Il cosphi è di regola pubblicato nelle fatture degli operatori.
Esempio: Consumo di energia attiva in Fascia F1 di 400 kwh e consumo di energia reattiva in fascia F1 di 150 kvarh
Il fattore di potenza è dato da 400/√(160000+22500) = 0,93
Dal 1° Gennaio 2016 i corrispettivi applicabili sull’energia reattiva sono i seguenti:
- 0,00727 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0,00937 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0,00247 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0,00319 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2).
Dal 1° gennaio 2017 i corrispettivi sono i seguenti:
- 0.00704 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0.00905 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0.00238 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0.00307 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2).
Dal 1° gennaio 2018 i corrispettivi sono i seguenti:
- 0.00726 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0.00935 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0.00247 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
- 0.00318 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2).