Distacchi e fatturazione di importi anomali sulle bollette di luce e gas

Distacchi e fatturazione di importi anomali sulle bollette di luce e gas.

E’ importante sapere che, in caso di fatturazione di importi anomali, l’utente finale deve, entro 10 giorni dalla scadenza di pagamento di tali fatture, presentare apposito reclamo al proprio fornitore. Inoltre, se l’importo è inferiore ai 50 euro non si può in ogni caso considerare anomalo.

Come si definisce un importo anomalo?

A partire dal 1° luglio 2016, per effetto dell’entrata in vigore della deliberazione 17/2016, gli importi sono anomali se superano le seguenti soglie percentuali:

  1. se cliente domestico, qualora la bolletta della luce sia superiore al 150% dell’addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
  2. se non domestico e trattato monorario, qualora la bolletta della luce sia superiore al 250% dell’addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
  3. il doppio (100%) per domestici e non domestici nel mercato gas

Ulteriore condizione per rientrare nella definizione di importo anomalo è l’inclusione nelle seguenti fattispecie:

  1. bolletta basata su dati di misura rilevati o stimati che faccia seguito ad altre bollette basate su dati rilevati o stimati, il cui importo sia superiore alla soglia prevista;
  2. bolletta contenente ricalcoli di importi precedentemente fatturati qualora sia intervenuta una modifica dei dati di misura (casi di cui all’articolo 6, comma 6.3, della Bolletta 2.0), il cui importo sia superiore alla soglia prevista;
  3. bolletta contenente ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di una modifica delle componenti di prezzo applicate (casi di cui all’articolo 6.4 della Bolletta 2.0), il cui importo sia superiore alla soglia prevista;
  4. blocco di fatturazione ripresa con l’emissione di più bollette a distanza ravvicinata, inferiore alla periodicità di fatturazione prevista dal contratto o dalla regolazione, o qualora, per il medesimo periodo di riferimento dei prelievi, siano emesse più bollette a distanza ravvicinata, la cui somma determini un importo anomalo.

Ai fini del calcolo della soglia, l’importo va rapportato all’addebito medio delle bollette emesse negli ultimi 12 mesi con esclusione, per il settore gas, dei casi in cui il superamento della soglia sia riconducibile alla variazione stagionale dei consumi; se si tratta della prima bolletta emessa successivamente all’attivazione della fornitura, l’importo  va rapportato invece  all’autolettura eventualmente comunicata dal cliente.

In aggiunta, l’Autorità ha imposto ai venditori di integrare il contenuto delle risposte ai reclami prevedendo, in via generale, i seguenti contenuti minimi:

  1. la descrizione delle modalità di fatturazione applicabili in base alla regolazione o al contratto concluso dal cliente, inclusa la priorità di utilizzo dei dati di misura, specificando se tali modalità siano state concretamente applicate nelle bollette oggetto di reclamo o illustrando le diverse modalità adottate;
  2. l’origine e la natura dei dati di misura riportati nelle bollette oggetto di reclamo;
  3. le motivazioni, sulla base della regolazione vigente o del contratto, dell’eventuale mancato utilizzo dell’autolettura comunicata dal cliente prima dell’emissione della bolletta contestata o contestualmente al reclamo;
  4. l’informazione circa eventuali indennizzi automatici erogati dal distributore per mancato rispetto del tempo di raccolta della misura nel caso di misuratore accessibile o del tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici, che abbia comportato un ritardo nella risposta al reclamo, nonché i tempi e le modalità per la loro erogazione.

Inoltre sono previsti dei contenuti ad hoc nei seguenti casi specifici:

  1. nei casi di bollette contenenti ricalcoli sulla base di consumi stimati, la risposta deve contenere l’indicazione dell’ultima lettura rilevata precedente a quella utilizzata per il ricalcolo e dell’eventuale prima lettura successiva;
  2. se il reclamo riguarda un caso di misuratore sostituito, la risposta deve allegare la documentazione prevista dalla regolazione (verbale di sostituzione) se nel reclamo il cliente afferma di non averla ricevuta, o l’eventuale ulteriore documentazione cartacea o fotografica comunque disponibile presso il distributore, o l’indicazione che il distributore non è in grado di produrre alcuna documentazione relativa alla sostituzione;
  3. qualora la bolletta contestata riporti dati di misura rilevati da un misuratore gas sostituito a seguito di sostituzione programmata e il cliente lamenti di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva relativa alla sostituzione, la documentazione attestante l’invio, da parte del distributore, della comunicazione di cui all’articolo 12 delle Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas di cui alla deliberazione 27 dicembre 2013,631/2013/R/gas e s.m.i. o l’indicazione che il distributore non è in grado di produrla;
  4. qualora il cliente lamenti che i dati di misura rilevati riportati nella bolletta contestata non sono coerenti con le sue abitudini di consumo, la risposta dovrà contenere l’indicazione dell’ultima bolletta in cui è riportato il dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi e delle modalità con cui può richiedere la verifica del gruppo di misura e dei relativi costi.

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