Disciplina del recesso dai contratti di energia elettrica e il gas

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico ha previsto un’apposita disciplina per normare il diritto del cliente finale di recedere dal contratti di somministrazione di energia elettrica e/o gas.

Tale disciplina si articolo in diverse casistiche in funzione dei seguenti parametri:

  • tipologia di alimentazione alla rete elettrica e/o consumo annuo gas;
  • appartenenza del mercato di riferimento (regime di tutela, mercato libero);
  • finalità del recesso: cambio esercente o cessazione contratto.

 Tipologia di alimentazione e consumo annuo gas

Occorre evidenziare che per gli utenti alimentati in media tensione e alta tensione e per quelli con un consumo annuo di gas maggiore di 200.000 metri cubi, tipicamente utenze non domestiche, il regime per il recesso dell’utente finale, previsto dall’Autorità, non trova applicazione ma prevale quanto sottoscritto liberamente dalle parti, nell’ambito della contrattazione.

Appartenenza del mercato di riferimento: regime di tutela e mercato libero e finalità del recesso

Il criterio di appartenenza al mercato viene introdotto al fine di non limitare il passaggio di un cliente da un mercato all’altro, ma anzi di favorirlo. Viene infatti previsto che i clienti in regime di mercato tutelato posso recedere dal proprio contratto  in qualsiasi momento con un preavviso di un mese. Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno del primo mese successivo da quello di ricevimento della comunicazione inviata dal cliente all’esercente.

Per fare un esempio, se il fornitore riceve il 20 del mese N la comunicazione di recesso del proprio Cliente X significa che sino all’ultimo giorno del mese N+1 può continuare a rifornirlo ma dal 1° giorno del mese N+2 il cliente sarà passato al nuovo fornitore.

Se si recede da un contratto di mercato libero l’Autorità, impone agli esercenti, limitatamente a quelli alimentati in bassa tensione per la fornitura di energia elettrica (a prescindere dalla qualifica di clienti aventi o meno diritto alla tutela) e a quelli con consumo inferiore a 200.000 mc/anno per il gas di prevedere nel contratto una clausola di recesso ed un termine di preavviso che non può essere superiore:

  • a tre mesi per gli utenti non domestici;
  • ad un mese per gli utenti domestici.

Se la finalità è la cessazione del contratto vale per tutti gli utenti il termine massimo di preavviso pari ad un mese (non per il cambio di fornitore) e il recesso decorre dalla data di effettivo ricevimento ad opera del fornitore della comunicazione di recesso.

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