Audit energetici obbligatori per le grandi imprese: scadenza 5 dicembre 2015

Il quadro normativo europeo

L’articolo 2 della Direttiva 2012/27 definisce l’audit energetico come “una procedura sistematica finalizzata ad ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.”

L’articolo 8 poi entra nel merito è al comma 4 prevede l’obbligo, per le imprese non PMI, di svolgere audit energetici ad opera di esperti qualificati e/o accreditati entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.

Il comma 5 dell’art. 8 rimanda all’Allegato VI per i criteri minimi fondati che sono i seguenti:

a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elettrica) sui profili di carico;

  1. b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
  2. c) ove possibile, si basano sull’analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
  3. d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.”

Il quadro normativo italiano

La normativa europea è stata recepita in Italia dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014:

“ 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta  da società di servizi energetici, esperti in  gestione  dell’energia  o auditor energetici e da ISPRA relativamente  allo  schema  volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale  entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in  conformità  ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto.”

 

 

Si evidenzia che a partire dal 19 luglio 2016 gli audit/diagnosi dovranno essere realizzati esclusivamente da  soggetti certificati  da  organismi  accreditati  ai  sensi  del   regolamento comunitario n. 765 del 2008

Per capire chi sono le “Grandi Imprese” dobbiamo rifarci alla normativa europea che non parla di Grandi Imprese ma dispone che tutto ciò che non sia PMI è grande impresa. Tale principio è chiaramente espresso al comma 6 dell’articolo 8 della Direttiva.

Si ricorda che le PMI sono quelle imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

  • impiegano meno di 250 persone
  • il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.

L’aspetto controverso della normativa italiana è che riporta la locuzione “siti produttivi” introducendo un obbligo che sembra applicarsi al singolo edificio, alla singola filiale, alla singola sede a prescindere dalla rilevanza energetica di quell’edificio. Su questo punto possibile che prima della scadenza vi siano dei chiarimenti ministeriali in merito.

Le diagnosi energetiche sono condotte sulla base dei criteri minimi fissati nell’Allegato 2 al D.Lgs e identici all’allegato VI della Direttiva Europea (sopra riportati).

Sanzioni

Le sanzioni sono di due tipologie:

  • omessa diagnosi da 4.000 a  000 €;
  • diagnosi non conforme da 2.000 a 20.000 €.

Esclusioni

L’ obbligo  non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione  in  questione  includa  un  audit  energetico realizzato in  conformità  ai  dettati  di  cui  all’allegato  2  al presente decreto.  I  risultati  di  tali  diagnosi  sono  comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione.

 

 

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