Con decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021 n. 541/2021 si è proceduto all’attuazione di quanto previsto dall’art. 21 della legge n. 167 del 2017. L’Arera prima con la delibera e poi con la Consultazione ha avviato i procedimenti per disciplinare le agevolazioni per le imprese “gasivore” che decorrono a partire dal 1° aprile 2022. Si ricorda che le agevolazioni saranno modulate in relazione agli indici di intensità gasivora sul valore aggiunto lordo (IVAL) o di intensità gasivora sul fatturato (IFAT). Gli indicatori sono costruiti come rapporto del prodotto tra il consumo medio di gas naturale nel periodo di riferimento per un prezzo di riferimento, e una dimensione economica dell’impresa (valore aggiunto lordo o fatturato); nel primo caso, per accedere alle agevolazioni di cui all’articolo 4, comma 1, l’intensità gasivora IVAL non deve essere inferiore al 20%, mentre nel secondo caso l’intensità gasivora IFAT deve essere almeno superiore al 2%. Tra le agevolazioni ricordiamo esenzione totale dalle componenti tariffarie RETIG e REIG a decorrere dal 1° gennaio 2022.