L’articolo 26 del T.U.A. (D.Lgs 504/1995) prevede l’applicazione dell’aliquota per usi industriali, tra l’altro, agli impieghi di gas naturale per combustione in “tutte le attività industriali produttive di beni e servizi”.
Non essendo il fine lucrativo l’Agenzia delle Dogane ha escluso gli ospedali dall’agevolazione sino al 2014, anno in cui è uscita la circolare con Protocollo 77415 RU che ha incluso gli ospedali tra i beneficiari dell’agevolazione.
Per quanto sopra delineato, posta la natura imprenditoriale dell’attività svolta dalle aziende ospedaliere, sono ricompresi tra gli usi industriali di cui all’art. 26 del DLgs n. 504/1995 gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali.
Per ottenere l’aliquota d’imposta per usi industriali, più favorevole a quella per usi civili, occorre compilare un’apposita modulistica finalizzata a dichiarare, con atto notorio, la tipologia di attività svolta.
Si ricorda che il Testo Unico sulle Accise prevede:
Uso Industriale: gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’art.11 della legge 9/1/1991 n.10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali:
- anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti;
- gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali , intendendo come tali tanto gli utilizzi destinati ai servizi ospedalieri in senso stretto (comprese le strutture sanitarie delle AA.SS.LL. quali ambulatori, consultori e altri presidi sanitari), quanto quelli destinati alle attività connesse e funzionali a tali servizi.
Uso Civile: nei quali rientrano tutti gli usi non attribuibili agli usi industriali (riscaldamento abitazioni, acqua calda sanitaria e cottura). Inoltre, sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché la produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
Le Aliquote di accisa sono (€/mc):
Uso Civile | Primi 120 mc/anno | Da 120 a 480 mc | Da 480 a 1560 mc | >1560 mc |
Centro-Nord | 0,044 | 0,175 | 0,170 | 0,186 |
Mezzogiorno | 0,038 | 0,135 | 0,120 | 0,150 |
Uso industriale | ||||
Consumi mensili < 1.200.000 | 0,012498 | 0,012498 | 0,012498 | 0,012498 |
Consumi mensili > 1.200.000 | 0,0074988 | 0,0074988 | 0,0074988 | 0,0074988 |
Mezzogiorno: D.P.R. 6/3/1978 n. 218, art.1: Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, province di Latina e di Frosinone, comuni della provincia di Rieti già compresi nell’ex circondario di Cittaducale, comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, isola d’Elba e territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. |