La morosità nel settore elettrico e il corrispettivo C-MOR

L’Autorità per l’energia ha istituito, per evitare il fenomeno del “turismo energetico” (vale a dire cambiare fornitore per non pagare le bollette) un sistema indennitario per gli esercenti la vendita finalizzato ad evitare che nel passaggio da un contratto ad un altro del libero mercato il cliente finale moroso rimanga inadempiente nei confronti del fornitore uscente. Il sistema è stato oggetto di ricorsi amministrativi che hanno visto in un primo momento la sospensione e poi la riconferma (sentenza 14 marzo 2013, n. 683 TAR Lombardia e ordinanza del 10 luglio 2013, n. 2595, il Consiglio di Stato).

Il sistema è molto complesso ed è applicabile solo per gli utenti alimentati in bassa tensione. La complessità deriva dal fatto che il fornitore per avere diritto all’indenizzo deve eseguire correttamente i seguenti adempimenti:

costituzione in mora del cliente finale (c.3.2 del. ARG/elt 4/08)  e che nella comunicazione di costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo;

  • Il credito, o di parte di esso, deve essere relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 2 mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato;
  • l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale;
  • il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;
  • l’esercente la vendita abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati, nonché abbia provveduto a pagare gli indennizzi automatici previsti dalla deliberazione ARG/com 164/08, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dalla medesima deliberazione;
  • il valore dell’indennizzo di cui al comma 3.1 sia almeno pari al valore soglia di 10 (dieci) euro.

Il credito non riscosso da parte dell’esercente viene trasferito su di una componente definita CMOR la cui entità massima è alla stima della spesa di 2 (due) mesi di erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato.

Il corrispettivo CMOR viene fatturato dal distributore territoriale competente, che si attiva su mandato del fornitore uscente, nell’ambito della fatturazione del servizio di trasporto al fornitore entrante che a sua volta lo fattura al consumatore finale moroso.

 

Vuoi risparmiare sulle tue bollette?

Scopri ZonaEnergia, il Gruppo d’Acquisto di Servizi per Utenze, l’unico che ti regala un Simulatore di fatture!

Scansiona i QR code per essere sempre aggiornato sulla pubblicazione dei nuovi articoli!